Quali sono gli OBBLIGHI dell’amministratore?.. ce lo dicono gli l’artt. 1129 e 1130 cc, che nella nuova formulazione post riforma, forniscono una serie dettagliata di compiti a cui ottemperare (e che forniscono giusta causa in sede di revoca se non rispettati)

  • A seguito della nomina, l’amministratore è tenuto a comunicare i propri dati e la sede dove vengono conservati i documenti di proprietà del condominio
  • L’amministratore è tenuto ad aprire un conto corrente bancario/postale intestato al condominio su cui far transitare tutte le somme in entrata e in uscita riferibili al condominio, a fine mandato l’amministratore è tenuto a consegnare tutta la documentazione di proprietà del condominio
  • L’amministratore è tenuto a convocare almeno una riunione annuale, nella quale venga presentata la rendicontazione contabile dell’esercizio
  • L’amministratore è tenuto a dare esecuzione a tutte le delibere assembleari
  • l’amministratore è tenuto alla riscossione delle somme dovute al condominio entro 6 mesi dalla loro esigibilità
  • l’amministratore è garante dei diritti di ciascun condomino sulle parti comuni
  • compiere gli atti conservati relativi alle parti comuni dell’edificio” art.1130
  • l’amministratore è tenuto ad ottemperare agl’obblighi fiscali del condominio (certificazione unica, mod.770, quadro AC ed F24)
  • l’amministratore è tenuto alla tenuta dei seguenti registri condominiali: registro anagrafe, registro verbali, registro nomina e revoca, registro di contabilità
  • l’amministratore è tenuto a conservare tutti i documenti inerenti al condominio, e fornirne copia ai condomini che ne fanno richiesta